WhistleBlowing

 

La disciplina del WhistleBlowing è introdotta dal D.lgs 24/2023 in attuazione della normativa europea 1937/2019; per AFGP l’obbligo di una procedura WhistleBlowing inizia il 17/12/2023.

Il whistleblower (“segnalatore”) è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o europee che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Sono legittimati a segnalare i lavoratori di AFGP a qualsiasi titolo (dipendenti, collaboratori, autonomi, apprendisti, tirocinanti, volontari, amministratori, membri dei vari organismi di direzione e controllo) e i collaboratori, liberi professionisti o consulenti che prestano la propria attività presso AFGP.

Sono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell’interesse pubblico. La segnalazione può riguardare principalmente:

  1. atti o omissioni penalmente rilevanti;
  2. atti o omissioni posti in essere in violazione dei Codici di comportamento (ad es. Codice etico, modello 231/01) o di altre disposizioni o regolamenti aziendali sanzionabili. A titolo di esempio: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un Ente Pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico, frode nelle pubbliche forniture);
  3. attività illecite non ancora compiute, ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
  4. attività suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o reputazionale della società o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività? presso AFGP.

(si veda in allegato la procedura completa)

 

Il segnalatore è tutelato dalla Legge solo se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere:

  • l'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dar seguito alle segnalazioni;
  • il divieto di rivelare l’identità del whistleblower è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante;
  • è vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata.

Il segnalatore può perdere le tutele. Infatti quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

 

 

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